Sul tema è tornata ad esprimersi la Corte di Cassazione con ordinanza n. 31694/18, depositata il 7 dicembre.

  Il caso. La vicenda parte dall’opposizione agli atti esecutivi avverso l’ordinanza con cui è stata dichiarata l’improcedibilità dell’esecuzione promossa dalla stessa opponente nei confronti dell’INPS al fine di ottenere il pagamento delle spese di registrazione di un’ordinanza di assegnazione emessa dopo una procedura esecutiva contro il medesimo debitore. Il Tribunale accoglieva l’opposizione e condannava l’INPS. Così questa propone ricorso per Cassazione.

  Opposizione agli atti esecutivi. Come già affermato dalla Suprema Corte, nelle ipotesi in cui il giudice dell’esecuzione dichiari l’improcedibilità della procedura esecutiva in base al rilievo della mancanza del titolo esecutivo o della sua inefficacia, il provvedimento adottato a chiusura della procedura esecutiva è impugnabile solo con l‘opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c.. Qualora, invece, il provvedimento sia adottato in seguito a contestazioni del debitore formulate ai sensi dell’art. 615 c.p.c., esso è impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 624 c.p.c.. E come riferisce l’ente ricorrente, nel caso di specie, il giudice dell’esecuzione aveva dichiarato l’improcedibilità dell’esecuzione, l’estinzione della procedura e aveva disposto la liberazione delle somme pignorate, quindi il provvedimento era impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi.

  Il giudizio di opposizione. Inoltre, l’INPS sostiene che il giudizio di opposizione agli atti esecutivi avrebbe dovuto svolgersi secondo il rito ordinario (e non secondo il rito del lavoro), con l’applicazione del consolidato principio di diritto secondo cui, a norma dell’art. 618, comma 2, c.p.c. l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, deve avvenire con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata. Per tale ragione, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con atto di citazione, «da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice». Nel caso in esame, il Tribunale avrebbe dovuto rilevare il mancato rispetto del termine perentorio di cui all’art. 618 c.p.c., dichiarando inammissibile l’opposizione agli atti esecutivi per instaurazione tardiva del giudizio di merito. Quindi, la sentenza che ha accolto l’opposizione è affetta da nullità.
E per tali motivi la Suprema Corte rigetta il primo motivo di ricorso e accoglie quest’ultimo.

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