Si applica il 647 c.p.c. all’ingiunzione di pagamento dei canoni di locazione?

Un tema che negli ultimi anni ha interessato i crediti insinuati al passivo del fallimento è di certo quello della definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. dei decreti ingiuntivi.

La Corte di Cassazione con la Sent. n. 1650 del 27.01.2014 ha specificato che: “In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 l. fall.”.

Come chiarito dalla Suprema Corte nella superiore citata Sentenza, il controllo giurisdizionale che effettua il Giudice del giudizio monitorio al fine della concessione della definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c. (con pronuncia costitutiva), è un controllo della notificazione e di verifica del contradditorio, controllo cui non può surrogarsi il Giudice Delegato in sede di accertamento del passivo.

Nel procedimento di convalida dello sfratto per morosità ex art. 658 e ss. c.p.c., il giudice alla prima udienza verifica la correttezza della notificazione (peraltro fatta nello specifico rito nelle forme del più stringente art.  660 c.p.c.) e solo dopo la verifica che il contraddittorio è stato correttamente instaurato (art. 663 c.p.c.), tra le altre cose, emette l’ingiunzione di pagamento dei canoni ex art. 664 c.p.c. immediatamente esecutiva.

L’apparente minima differenza tra l’ingiunzione di pagamento ordinaria emessa a seguito di ricorso per decreto ingiuntivo ex artt. 633 e ss. c.p.c. e l’ingiunzione di pagamento canoni emessa ex art. 664 c.p.c., nel caso di ammissione al passivo del fallimento (con relative spese e più che altro per es. ipoteca), diviene sostanziale e ciò viene confermato anche dal fatto che il legislatore ha previsto nel caso del decreto ingiuntivo (emesso inaudita altera parte) la possibilità di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. e, dopo la notifica, in mancanza di opposizione e a seguito di verifica della correttezza della notifica, l’eventuale concessione della definitiva esecutorietà ex art. 647 c.p.c.. Nel caso invece dell’ingiunzione dei canoni emessa all’interno del procedimento di convalida dello sfratto per morosità, il legislatore ha previsto che la stessa venga emessa immediatamente esecutiva ex art. 664, terzo comma, c.p.c., essendo tale giudizio caratterizzato dal contradditorio pieno tra le parti e avendo quindi già provveduto il Giudice a verificare la correttezza della notifica.

Avv. Giovanni Frasca

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