Danno patrimoniale futuro, parametri di liquidazione

In merito alla risarcibilità del danno futuro, specialmente con riguardo a un soggetto minore, va segnalata e tenuta in considerazione l’intrinseca differenza tra danno biologico e danno patrimoniale da evento lesivo della integrità personale, l’uno afferente al diritto alla salute e, l’altro, alla capacità di produrre reddito. 
Il Danno biologico futuro (o non patrimoniale) si concretizza nella prospettiva certa di ulteriori e futuri interventi chirurgici, riabilitazioni, manipolazioni, ecc..
Il Danno patrimoniale futuro, invece, si concretizza nella presunta riduzione della capacità di guadagno, su cui molteplici interventi della dalla Suprema Corte, in ultimo con la Sent. n. 11750 del 15.05.2018, hanno stabilito che: “Con riferimento alla liquidazione del danno patrimoniale futuro di soggetti non ancora produttivi di reddito a causa della giovane età, la liquidazione del danno da riduzione della capacità di guadagno, patito da un minore, può avvenire attraverso il ricorso alla prova presuntiva, allorché possa ritenersi ragionevolmente probabile che in futuro la vittima percepirà un reddito inferiore a quello che avrebbe altrimenti conseguito in assenza del danno. La relativa prognosi deve avvenire, in primo luogo, tenendo conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e dell’entità dei postumi medesimi, in secondo luogo, in base agli studi compiuti e alle inclinazioni manifestate dal danneggiato e, infine, sulla scorta delle condizioni economico-sociali della famiglia e di ogni altra circostanza rilevante.

Avv. Giovanni Frasca
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