L’art. 624 bis c.p.c., introdotto con la riforma del 2005 e poi modificato da quella del 2006, stabilisce una nuova causa di sospensione del giudizio esecutivo, nel caso specifico su istanza delle parti.

Nel suddetto articolo, il Legislatore, al primo comma, ha previsto che: – l’istanza di sospensione deve essere fatta da tutti i creditori muniti di titolo, – deve essere sentito il debitore, – la sospensione può essere concessa fino a ventiquattro mesi, – può essere fatta solo in una determinata fase del giudizio, – la stessa è revocabile e – può essere concessa solo una volta.

Al secondo comma aggiunge che: “Entro dieci giorni dalla scadenza del termine la parte interessata deve presentare istanza per la fissazione dell’udienza in cui il processo deve proseguire.”.

Il Legislatore indica quale termine per l’istanza di fissazione udienza per il prosieguo del giudizio, dieci giorni dalla scadenza. Ciò che il legislatore non dice espressamente è, invece, il termine iniziale da cui decorre la sospensione.

Nel caso che abbiamo trattato il G.E. aveva emesso il provvedimento di sospensione per 24 mesi in data 25.05.2016, lo aveva depositato in cancelleria il successivo 30.06.2016, lo stesso giorno la cancelleria lo aveva registrato, pubblicato e comunicato alle parti e il creditore interessato al prosieguo del giudizio aveva presentato istanza di fissazione udienza il dì 06.06.2018.

Volendo tralasciare in questa sede la natura del termine indicato all’art. 624 bis c.p.c., per la Cassazione perentorio (anche se il legislatore non lo prevede nella norma e tutto l’istituto risulta diverso rispetto alla riassunzione ex art. 627 c.p.c. che segue alla sospensione ex art. 624 c.p.c.), occorre rilevare che i provvedimenti giudiziari vengono ad esistenza giuridica, al momento del loro deposito in cancelleria attestato dal cancelliere.

Con l’introduzione del processo civile telematico, l’attività di deposito dell’atto inizia con l’invio telematico da parte del giudice, ma si perfeziona con l’attività materiale del cancelliere che attesta il deposito e la pubblicazione del provvedimento (Cfr. Cass. 22871/2015).

Per quanto sopra, la data di pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale (ordinanza, sentenza, decreto) redatto in modalità digitale, ai fini del decorso dei termini da ciò scaturenti, coincide non già con la data in cui il giudice ha redatto l’atto o in cui lo ha trasmesso alla cancelleria, bensì con quella in cui il cancelliere ha provveduto al deposito e alla pubblicazione (Cfr. Cass. 24891/2018 e n. 2362/2019).

Avv. Giovanni Frasca

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