CONDIZIONI, LIMITI E ONERE DELLA PROVA

L’art. 2495 c.c. riguardante lo scioglimento e liquidazione delle società di capitali indica espressamente che: “Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.”.

Riguardo invece all’onere della prova, la Suprema Corte (ex multiss Sent. n. 15474 del 22 giugno 2017) ha precisato  che tale onere è a carico dei creditori, atteso che “È evidente che la percezione della quota dell’attivo sociale assurga a elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio: sicché, in base alla regola generale posta dall’art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio”.

Avv. Giovanni Frasca

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