Se l’ente pubblico non si avvale di un avvocato, ha diritto alla rifusione delle sole spese vive
Lo ha ribadito la Corte di legittimità con la sentenza n. 31860/18, depositata il 10 dicembre.
Il caso. Il Tribunale di Modena, in riforma della sentenza del Giudice di Pace, annullava la comunicazione con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva disposto la variazione del punteggio della patente di guida di un soggetto, ponendo a suo carico l’onere di rifondere al Comune e al Ministero le spese legali sostenute. La pronuncia viene impugnata con ricorso in Cassazione.
Rifusione delle spese. Tra le diverse censure, risulta determinante il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole per aver il Tribunale liquidato a favore del Comune le spese legali anche per il primo grado di giudizio durante il quale l’ente non si era avvalso del patrocinio di un avvocato.
La giurisprudenza è infatti ferma nell’affermare che nel caso in cui l’autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato non può poi chiedere la condanna dell’opponente (e soccombente) al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, «difettando le relative qualità nel funzionario amministrativo che sta in giudizio». Sono invece liquidabili a favore dell’ente le spese, diverse da quelle generali, concretamente affrontate nel giudizio sempre che risultino da apposita nota.
Applicando tali principi alla vicenda in esame, dove non era stata prodotta dal Comune la nota di spese vive sostenute per il primo grado, la Corte cassa la sentenza in relazione a tale specifico profilo e decide la causa nel merito affermando che spetta al Comune il rimborso delle spese legali sostenute per il solo grado d’appello.